TUTTE LE NOVITA' SUL CERTIFICATO PIU' IMPORTANTE DEL MERCATO IMMOBILIARE
Aggiornamento del 03/08/2015: dal 1° ottobre sarà in vigore il nuovo APE. Rispetto al decreto del 2013 le novità sono:
- 10 classi energetiche anziché 8, debuttano la A1 fino alla A4
- definizione di un nuovo sistema di calcolo e nuovi requisiti minimi per nuovi immobili i immobili ristrutturati
- Attestato unico sul territorio nazionale eliminando l'eccessiva frammentazione dovuta alla legiferazione regionale
- Format unico per gli annunci di vendita o locazione
- Obbligatorietà del sopralluogo da parte del tecnico, inasprimento delle sanzioni già previste in caso di falsità o omissione
- Obbligo di verificare anche i consumi per il raffrescamento oltre che per il riscaldamento (qualità involucro).
ll decreto legge n. 63/2013 è stato convertito in legge 90/2013 ed entrando in vigore ad agosto dello stesso anno, ha introdotto delle importanti novità come le proroghe alla consolidata detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, e l’innalzamento dal 55% al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ha inoltre cambiato il nome all’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) che dal 6 agosto 2014 scorso si chiama Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Le novità è che l’APE dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti con lo scopo di certificare la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici indicatori; nel nuovo certificato dovranno essere fornite raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, con le proposte degli interventi tecnologicamente ed economicamente convenienti.
L’obbligo di dotare l’edificio dell’Ape viene meno dove sia già disponibile l’Ace in corso di validità; poiché anche il vecchio certificato aveva la durata di 10 anni, se oggi ci si trova a vendere o dare in locazione l’immobile certificato non si deve predisporre il nuovo APE.
Aggiornamento del 03/08/2015: dal 1° ottobre sarà in vigore il nuovo APE. Rispetto al decreto del 2013 le novità sono:
- 10 classi energetiche anziché 8, debuttano la A1 fino alla A4
- definizione di un nuovo sistema di calcolo e nuovi requisiti minimi per nuovi immobili i immobili ristrutturati
- Attestato unico sul territorio nazionale eliminando l'eccessiva frammentazione dovuta alla legiferazione regionale
- Format unico per gli annunci di vendita o locazione
- Obbligatorietà del sopralluogo da parte del tecnico, inasprimento delle sanzioni già previste in caso di falsità o omissione
- Obbligo di verificare anche i consumi per il raffrescamento oltre che per il riscaldamento (qualità involucro).
ll decreto legge n. 63/2013 è stato convertito in legge 90/2013 ed entrando in vigore ad agosto dello stesso anno, ha introdotto delle importanti novità come le proroghe alla consolidata detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, e l’innalzamento dal 55% al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ha inoltre cambiato il nome all’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) che dal 6 agosto 2014 scorso si chiama Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Le novità è che l’APE dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti con lo scopo di certificare la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici indicatori; nel nuovo certificato dovranno essere fornite raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, con le proposte degli interventi tecnologicamente ed economicamente convenienti.
L’obbligo di dotare l’edificio dell’Ape viene meno dove sia già disponibile l’Ace in corso di validità; poiché anche il vecchio certificato aveva la durata di 10 anni, se oggi ci si trova a vendere o dare in locazione l’immobile certificato non si deve predisporre il nuovo APE.
La legge n. 90/2013
In fase di conversione fra il decreto e la legge la novità più importante è quella relativa alla obbligatorietà di allegare l’APE al contratto di compravendita, locazione ed anche comodati a titolo gratuito, pena la nullità del contratto.
Questo irrigidimento nel passaggio dal decreto alla legge è dovuto alla esigenza di dare un segnale forte alla Commissione Europea. Non tutti sanno infatti che la vecchia certificazione energetica deriva da un piano della Commissione Europea che sulla spinta dei vari protocolli di cui il più famoso è quello di Kyoto ha elaborato strategie per ridurre i consumi energetici per ridurre le emissioni inquinanti. Le detrazioni fiscali del 55%, i vari conti energia per il fotovoltaico, i certificati bianchi o verdi etc etc fanno tutti parte di questa strategia. L’Italia però ha attuato, seppur macchinosamente, i sistemi per prendere incentivi e benefici, mentre ha trascurato quelli degli adempimenti proprio come l’obbligo di dotarsi di Certificazione Energetica; lo scopo dell’ACE non è quello di “spillare” i soldi a chi sta per vendere o dare in locazione il proprio immobile, ma di dare uno strumento a chi acquista o affitta per capire quale saranno le sue spese per il riscaldamento: scegliere appartamenti più performanti spinge i proprietari a riqualificare i propri immobili per poterli vendere o locare ad un prezzo maggiore. Le raccomandazioni, contenute nel Certificato Energetico prima, ed ora nell’APE, sono volte a chi avesse intenzione di acquistare un immobile e ristrutturarlo, di avere una consulenza energetica pronta per poter essere utilizzata. Questo è un meccanismo di libero mercato che ha funzionato in tutta Europa ed anche in qualche regione nordica ma in generale, in Italia, il legislatore, che non voleva scontentare gli immobiliaristi, ha prima inventato la famosa dichiarazione da mettere in atto di compravendita “le parti dichiarano di essersi accordate in merito alla Certificazione energetica” e poi successivamente la possibilità della autocertificazione e poi ancora di mettere tutte le case in classe G; di far fare le Certificazioni anche ai Commercialisti in quanto iscritti ad un albo oppure a geometri o periti o ingegneri o geologi o agronomi che avessero esperienza zero in impiantistica o fisica tecnica.
Ecco allora che proprio per dare un segnale forte oltre alla nullità dell’atto in caso l’APE non sia allegato allo stesso ci sono tutta una serie si sanzioni verso tutti i protagonisti del mercato della casa:
• il tecnico qualificato che rilascia la relazione tecnica o un APE senza il rispetto degli schemi, delle modalità o dei criteri previsti rischia una sanzione tra i 700 e i 4200 €, oltre alla segnalazione all’ordine di appartenenza, per le sanzioni disciplinari;
• il direttore dei lavori che omette di presentare l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, nonché l’operatore incaricato del controllo e della manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico viene sanzionato da 1000 e i 6000 €;
• il proprietario (e prima ancora il costruttore) che non dotano di un APE gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti rischiano u a sanzione tra i 3.000 e i 18.000 €. Con la stessa sanzione è punito il proprietario che violi l’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione; nota: in caso di vendita o locazione alla sanzione si risponde in solido, cioè sia venditore/acquirente sia locatario/conduttore!
• il responsabile dell’annuncio (agenzia o editore) che non riporti i parametri nell’annuncio di offerta di vendita o locazione rischia un’ammenda fra i 500 e i 3.000 €.
A fronte di questo irrigidimento molte sono le resistenze.
La legge stabilisce che i metodi per il calcolo degli indicatori devono essere rivisti e semplificati per ridurre il costo del certificato e renderlo maggiormente conforme agli standard europei.
Aggiornamento: l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio sono state designate come gli enti in grado di far scattare controlli o sanzioni, infatti queste dovranno essere d'ufficio, ovverosia immediatamente trasmesse agli uffici esattoriali. Dopo la sanzione, e comunque entro 45 giorni, il Certificato deve essere consegnato all'ufficio competente.