Esclusione dall'obbligo della Certificazione Energetica e Autocertificazione

Chi è escluso dall’obbligo della Certificazione Energetica?
- i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
- gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc.; di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico).
- i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
- gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc.; di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico).
Autocertificazione: arma a doppio taglio squalificata dall’europa e ora, da dicembre 2012, illegale.
A dicembre (13/12/2012) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che elimina la possibilità per i proprietari di edifici energivori di autocertificare la classe energetica G. Con questo nuovo decreto si modificano le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) per risolvere la procedura di infrazione europea a carico dell’Italia per l’incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico. La Commissione Europea contestava, la possibilità - prevista dalle Linee guida nazionali - per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di autodichiarare la classe G (la più bassa) al momento del trasferimento inmmobiliare, in aperto contrasto con l’art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/91/CE. Con il nuovo decreto vengono rese disponibili nuove procedure che consentono un costo del Certificato inferiore e determinano limiti più stringenti per i software utilizzati dai certificatori per l'elaborazione del certificato stesso. Infine, nel caso dei condomini, al fine di agevolare la possibilità di ogni songolo condomino di scegliere il suo Certificatore, è stata introdotta la obbligatorietà dell'amministratore a fornire i dati necessari per l'elaborazione del certificato e cioè il libretto di centrale ed ogni altro documento esistente su intervtni di tipo impiantistico o edile eseguito sull'immobile. |